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Esame di abilitazione per il revisore della sostenibilità
Il decreto attuativo della CSRD, in consultazione, prevede inoltre 8 mesi di tirocinio e 25 crediti formativi annuali, di cui 10 caratterizzanti
Una parte cospicua dello schema di decreto di recepimento della direttiva (Ue) 2022/2464 Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), sugli obblighi di rendicontazione societaria di sostenibilità, in consultazione fino al prossimo 18 marzo, è dedicata alle modifiche proposte al DLgs. 39/2010 (c.d. decreto “Revisione”). In tale ambito, assumono, innanzitutto, rilevanza le definizioni inserite all’art. 1 del citato decreto, riguardanti:
– l’“attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità”, che si riferisce all’incarico finalizzato al rilascio di una relazione contenente le conclusioni espresse dal revisore della sostenibilità;
– il “responsabile dell’incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità”, vale a dire il professionista a cui è stato conferito l’incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e che firma la relazione di attestazione;
– il “revisore della sostenibilità”, definito come il revisore legale abilitato anche allo svolgimento dell’incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità.
Dal testo del documento in esame si evince come il professionista attestatore possa essere lo stesso incaricato della revisione del bilancio o, alternativamente, un revisore diverso. In tale ultima circostanza, si sottolinea come i due professionisti debbano scambiarsi ogni informazione necessaria allo svolgimento dei rispettivi incarichi.
Qualche perplessità desta il percorso previsto dal nuovo quadro normativo per diventare “revisore della sostenibilità”. Il revisore legale o il tirocinante che intendano abilitarsi al rilascio delle attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità dovranno sottoporsi a un tirocinio di almeno otto mesi al fine di “acquisire le relative capacità teoriche e pratiche”. Si precisa, inoltre, come tale periodo di pratica debba essere necessariamente svolto presso un revisore legale o presso una società di revisione legale “che siano titolari di attestazioni della conformità della relazione di sostenibilità”.
Terminato il tirocinio, ai fini dell’abilitazione al revisore è richiesto di sostenere un’apposita prova scritta riguardante le seguenti materie:
– obblighi legali e principi concernenti la redazione della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità;
– analisi della sostenibilità;
– procedure di dovuta diligenza in relazione alle questioni di sostenibilità;
– obblighi legali e principi di attestazione della conformità per la rendicontazione di sostenibilità.
Tali materie costituiscono altresì oggetto della prova orale prevista per l’iscrizione al Registro o della prova orale sostenuta separatamente utile al fine dell’abilitazione del revisore legale allo svolgimento dell’attività di attestazione.
Inoltre, i revisori abilitati dovranno acquisire ogni anno almeno 25 crediti formativi, di cui almeno 10 caratterizzanti la revisione legale dei conti e almeno 10 caratterizzanti la sostenibilità. Si sottolinea, peraltro, come l’art. 19 dello schema di decreto, dedicato alle disposizioni transitorie, preveda che fino al 31 dicembre 2026 gli iscritti al Registro della revisione legale alla data del 1° gennaio di tale anno siano considerati abilitati e possano rilasciare le attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità, purché abbiano maturato almeno 5 crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità (a tal proposito si veda “Spazio alla rendicontazione di sostenibilità nella formazione 2024 dei revisori” del 1° febbraio 2024) e presentino specifica istanza al MEF.
Tali disposizioni sono state oggetto di forti critiche da parte dell’Associazione nazionale commercialisti, formalizzate nella comunicazione dello scorso 20 febbraio. In tale documento il Presidente Marco Cuchel ha evidenziato come non si veda “per quale motivo i colleghi che fino a questo momento, essendo revisori, avevano tutti i requisiti per redigere l’informativa non finanziaria, si troveranno improvvisamente privi di quelle prerogative professionali che la Legge attribuisce loro”. “Resta inoltre da chiarire”, si legge nella nota, “relativamente al previsto tirocinio, dove questo potrà essere svolto nella prima tornata di abilitazioni, giacché la norma prevede che il dominus sia un soggetto già abilitato alla revisione della sostenibilità”.
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March 12, 2024 at 10:58AM