Sulla rendicontazione di sostenibilità responsabilità degli amministratori da limitare – Eutekne.info

Sulla rendicontazione di sostenibilità responsabilità degli amministratori da limitare – Eutekne.info

https://ift.tt/cy3hQMj

Assonime, nel Documento n. 6/2024, recante le osservazioni sullo schema di DLgs. di recepimento della Direttiva 2022/2464 (relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità), dedica particolare attenzione ai profili di responsabilità degli amministratori.
Con riguardo alla previsione (art. 10 comma 1) secondo la quale ricade su di essi la responsabilità di garantire che le informazioni richieste per i rendiconti di sostenibilità siano fornite in modo conforme alle regole di riferimento, innanzitutto, si osserva come ciò si collochi in un contesto in cui è attribuito rilievo anche a informazioni relative a imprese non controllate che rientrano nella “catena del valore” e, comunque, nel perimetro informativo del rendiconto di sostenibilità (ad esempio, joint venture, associate e joint operation).

A fronte di ciò, si sottolinea come, al fine di ricondurre i profili di responsabilità all’interno dei principi generali del nostro ordinamento, si dovrebbe tener conto di queste situazioni escludendo forme di responsabilità oggettiva e, quindi, affermando che gli amministratori sono responsabili per le informazioni fornite dalle suddette imprese solo nei casi in cui siano consapevoli della non veridicità o della omissione di informazioni relative a tali società.
Analoghe considerazioni valgono per le informazioni prospettiche da inserire nel rendiconto di sostenibilità; anche in questo caso, infatti, fondandosi su elementi discrezionali di stima e previsione, per loro natura soggetti a continui mutamenti, si dovrebbe escludere qualsiasi forma di responsabilità oggettiva.

Quanto ai profili sanzionatori, lo schema di DLgs. (art. 10 comma 2) prevede che le violazioni siano sanzionate penalmente con applicazione delle norme sulle false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.) e con le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 2630 c.c. in tema di mancato deposito presso il Registro delle imprese.
Si tratta – afferma Assonime – di una soluzione che si “appiattisce” sulla disciplina applicabile alle informazioni contabili di bilancio senza considerare in modo adeguato gli elementi di specialità che connotano le informazioni di sostenibilità; peraltro, il riferimento alla disciplina penalistica è solo parziale, con esclusione di qualsiasi rilevanza alle ipotesi di favore per i fatti di lieve entità e particolare tenuità di cui agli artt. 2621-bis e 2621-ter c.c.

Tale soluzione non è considerata coerente con la circostanza che ci si trovi in presenza di informazioni destinate a una platea di soggetti ben più ampia di quella cui si rivolgono tipicamente i documenti contabili e paragonabili a quelle annuali che le società benefit allegano al bilancio sul perseguimento del beneficio comune, per le quali il legislatore non ha previsto un regime sanzionatorio penalistico, ma l’applicazione dei regimi sulla pubblicità ingannevole e in tema di tutela dei consumatori. Accanto a questo aspetto, poi, sono evidenziati anche ulteriori profili (come l’importanza attribuita a dati prospettici e la considerazione attribuita anche a informazioni “esterne”) che inducono a ritenere che in tale contesto si dovrebbe privilegiare un sistema speciale di sanzioni amministrative (non suscettibile di presentare ricadute penalistiche) con il riconoscimento del potere sanzionatorio a un unico soggetto (che potrebbe essere la Consob, analogamente a quanto previsto per le dichiarazioni non finanziarie, o l’AGCM, come previsto per le società benefit).
Si potrebbero, in particolare, riproporre le condotte già previste nell’art. 8 del DLgs. 254/2016, esclusa la fattispecie di dichiarazione non conforme, perché non chiara e non in linea con il principio di tassatività delle figure sanzionatorie.

Si dovrebbe anche prevedere l’impossibilità di comminare sanzioni nei seguenti casi: false informazioni fornite da terzi su cui l’impresa non ha un potere di controllo, fatta eccezione per l’ipotesi in cui vi sia un comportamento doloso e diretto a ingannare il pubblico; mancata indicazione di informazioni riguardanti le società non controllate e quelle che rientrano nella catena del valore rilevanti, che l’impresa non riesce a raccogliere e sulle quali non vi siano procedure di stima considerate affidabili.

Si dovrebbe riconoscere, inoltre, all’autorità competente – alla luce del comportamento dell’impresa, della natura e del tipo di informazione da fornire, delle difficoltà di reperimento e di elaborazione delle informazioni – la possibilità di irrogare anche solo un ordine di dichiarare pubblicamente la violazione commessa, divulgando una nuova versione del rendiconto di sostenibilità contenente la necessaria rettifica o l’inserimento del fatto omesso.

Si sottolinea, infine, l’opportunità di precisare che la colpa dell’ente è esclusa quando, pur in presenza di un rendiconto di sostenibilità con un contenuto non perfettamente allineato ai principi di riferimento, l’impresa dimostri la sua buona fede, avendo seguito un corretto processo di analisi per la definizione delle informazioni da fornire. Anche in questo caso si dovrebbe consentire il ricorso alla misura riparatoria della rettifica dell’informazione.

March 20, 2024 at 12:10AM

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *