articolo scritto in collaborazione con Marion Rouzeaud
Il regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento Europeo si inserisce nel quadro del Green Deal Europeo, che mira a trasformare l’Unione in un’economia circolare, sostenibile e climaticamente neutra. Nasce dall’esigenza di modificare gli attuali modelli di produzione e consumo lineari, dipendenti dall’estrazione di nuove materie, per una transizione verso un modello di economia circolare.
Il regolamento è anche detto ESPR o Ecodesign for Sustainable Products Regulation e introduce una novità importante come il Passaporto Digitale di Prodotto. Si concentra sull’intero ciclo di vita del prodotto considerando aspetti come la durabilità,riparabilità, riciclabilità e l’efficienza energetica. Stabilisce infatti il quadro normativo per i requisiti di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili, abrogando la direttiva 2009/125/CE e modificando normative preesistenti. Inoltre, stabilisce gli obblighi per gli operatori economici, inclusi produttori e importatori, di garantire la conformità dei prodotti e promuove misure contro la distruzione dei prodotti di consumo invenduti.
Il regolamento si applica a qualsiasi bene fisico immesso sul mercato, inclusi componenti, prodotti intermedi e il contenuto digitale, quando parte integrante di un prodotto fisico. Sono previste specifiche esenzioni per alcune categorie come medicinali, alimenti, mangimi o i prodotti destinati unicamente a scopi di difesa o sicurezza nazionale.
Tra gli obiettivi figurano:
• Accelerare la transizione verso un’economia circolare rendendo i prodotti più durevoli, riutilizzabili, riparabili, migliorabili, e riciclabili.
• Ridurre l’impronta ambientale e di carbonio dei prodotti attraverso l’efficienza energetica e delle risorse, la riduzione dei rifiuti e l’aumento del contenuto riciclato.
• Contrastare l’obsolescenza precoce.
• Garantire il buon funzionamento del mercato interno armonizzando i requisiti a livello di Unione per prevenire la frammentazione dovuta ad approcci nazionali divergenti.
• Promuovere la sicurezza chimica dei prodotti.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per integrare il regolamento definendo requisiti di progettazione ecocompatibile.
Qui di seguito i punti più rilevanti del regolamento:
1. Requisiti di progettazione ecocompatibile
La progettazione ecocompatibile è l’integrazione di considerazioni di sostenibilità ambientale nelle caratteristiche del prodotto e nei processi lungo la sua catena del valore.
I requisiti di progettazione ecocompatibile mirano a migliorare i seguenti aspetti, se pertinenti:
• Durabilità e affidabilità.
• Riutilizzabilità, possibilità di miglioramento, riparabilità, manutenzione e ricondizionamento.
• Segnalazione della presenza di sostanze che destano preoccupazione.
• Consumo di energia ed efficienza energetica, uso dell’acqua ed efficienza idrica.
• Uso di risorse ed efficienza delle risorse stesse.
• Contenuto di riciclato, possibilità di rifabbricazione, riciclabilità e possibilità di recupero dei materiali (incluse materie prime strategiche e critiche).
• Impatti ambientali, comprese l’impronta di carbonio e l’impronta ambientale.
• Produzione prevista di rifiuti.
I requisiti si concentrano anche sulla prevenzione dell’obsolescenza precoce causata da scelte di progettazione, componenti meno robusti, ostacoli allo smontaggio, non disponibilità di informazioni o parti di ricambio e mancato aggiornamento del software.
I requisiti di progettazione ecocompatibile possono essere:
• Requisiti di prestazione con livelli minimi o massimi quantitativi (es. limite al consumo energetico, contenuto minimo riciclato) o non quantitativi (es. divieto di soluzioni che ostacolano la riparabilità). Mirano a eliminare i prodotti peggiori e promuovere i migliori.
• Obblighi di informazione che richiedono ai fabbricanti di fornire dati chiari sulla sostenibilità del prodotto tramite il Passaporto Digitale di Prodotto. Questi dati includono impronta ambientale, di carbonio, punteggi di riparabilità e durabilità. I fabbricanti devono inoltre garantire la tracciabilità delle sostanze preoccupanti.
Il Regolamento introduce inoltre i requisiti di progettazione ecocompatibile orizzontali, che permettono di applicare gli stessi standard a gruppi di prodotti tecnicamente simili attraverso un unico atto delegato. Le priorità per tali requisiti includono durabilità e riparabilità.
2. Passaporto digitale di prodotto
Un’innovazione fondamentale è l’introduzione del Passaporto Digitale di Prodotto (PDP o DDP in inglese). Il PDP è concepito per migliorare la tracciabilità lungo l’intera catena del valore, consentire a clienti di accedere a informazioni pertinenti e agli operatori economici di inserirle o aggiornarle. Lo scopo è quello di promuovere la durabilità, riparabilità, riutilizzabilità del prodotto e facilitare le scelte consapevoli da parte dei consumatori oltre che a supportare le autorità competenti nella verifica della conformità.
Il passaporto digitale migliora la tracciabilità lungo la catena del valore. Consente inoltre l’accesso differenziato ai dati per clienti, riparatori, riciclatori e autorità di vigilanza del mercato. Il PDP include informazioni sulla sostenibilità, istruzioni e dati sulla presenza di sostanze da monitorare.
3. Etichettatura
Il regolamento Ecodesign introduce inoltre un quadro normativo per le etichette dei prodotti finalizzato a migliorare la sostenibilità ambientale e a facilitare le scelte informate dei consumatori. Queste etichette sono richieste quando specifici obblighi di informazione lo prevedono e possono integrare il Passaporto Digitale di Prodotto. Tecnicamente le etichette diventano obbligatorie se previsto da atti delegati per una determinata categoria di prodotto.
Le etichette devono essere chiare e di facile comprensione includendo supporti dati (es. codici QR) per l’accesso a informazioni supplementari, incluso il PDP stesso.
I fabbricanti e gli importatori devono assicurare che i prodotti siano accompagnati da etichette stampate per ciascuna unità e che siano fornite copie stampate o digitali ai rivenditori su richiesta. È obbligatorio che gli operatori economici, negli annunci pubblicitari visivi o nel materiale promozionale, rimandino alle informazioni contenute nelle etichette. Infine il regolamento vieta l’immissione sul mercato di prodotti con etichette ingannevoli o fuorvianti che imitano quelle prescritte dalla normativa.
4. Divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti
Il regolamento, nel suo Capo VI, affronta la distruzione dei prodotti di consumo invenduti. L’obiettivo principale è che gli operatori economici adottino le misure necessarie per evitare la distruzione di tali beni.
Per disincentivare questa pratica, il regolamento impone alle grandi imprese (e dal 19 luglio 2030 alle medie imprese) di divulgare annualmente il numero e il peso dei prodotti di consumo invenduti smaltiti. Queste informazioni devono includere i motivi della distruzione, la percentuale destinata a diverse operazioni di trattamento dei rifiuti e le misure preventive adottate o pianificate.
A partire dal 19 luglio 2026, è vietata la distruzione di specifici prodotti di consumo invenduti elencati nell’Allegato VII. Inizialmente, questo divieto si applica principalmente ad articoli di abbigliamento, accessori e calzature. Esistono però delle deroghe specifiche al divieto, che possono essere stabilite per motivi giustificati come ragioni sanitarie, di sicurezza, danni irreparabili o se la distruzione rappresenta l’opzione con il minor impatto ambientale.
La Commissione ha il potere di aggiungere ulteriori prodotti a questa lista di divieti, basandosi sull’impatto ambientale della loro distruzione e sulle informazioni fornite dagli operatori.
5. Incentivi e appalti pubblici verdi
Il regolamento Ecodesign include anche i requisiti per gli incentivi e per gli appalti pubblici verdi.
Gli incentivi mirano a promuovere prodotti sostenibili e l’economia circolare. Gli Stati membri devono indirizzarli verso le due classi di prestazione più elevate a livello UE o verso prodotti con marchio Ecolabel UE, rispettando le norme sugli aiuti di Stato.
Inoltre, il regolamento impone prescrizioni minime obbligatorie per gli appalti pubblici verdi. Le amministrazioni aggiudicatrici devono conformarsi alle prescrizioni minime per gli appalti pubblici verdi quando acquistano prodotti soggetti al regolamento. La Commissione può definire, tramite atti di esecuzione, specifiche tecniche, criteri di aggiudicazione (tipicamente con impatto del 15-30% a favore di prodotti ecosostenibili) e obiettivi basati sulle due classi di prestazione più elevate del mercato. L’introduzione di questi requisiti obbligatori ha lo scopo di massimizzare l’effetto leva della spesa pubblica per stimolare la domanda di prodotti più efficienti e contribuire agli obiettivi di neutralità climatica e di efficienza delle risorse.
6. Obblighi degli operatori economici
Il Capo VII del regolamento definisce gli obblighi degli operatori economici lungo la catena di fornitura, garantendo che i prodotti immessi sul mercato siano conformi ai requisiti di sostenibilità.
I fabbricanti devono assicurare che i prodotti siano progettati e fabbricati in conformità, valutare e fornire una dichiarazione UE di conformità, la marcatura CE e la documentazione tecnica. È inoltre loro responsabilità assicurare la disponibilità del passaporto digitale di prodotto e fornire istruzioni digitali chiare e contatti.
Gli importatori devono verificare che il fabbricante abbia eseguito la corretta procedura di valutazione della conformità. Devono inoltre verificare che il prodotto sia accompagnato dalle informazioni e dal PDP richiesti prima di immetterlo sul mercato dell’Unione.
I distributori sono tenuti a esercitare la dovuta diligenza, verificando le marcature e le istruzioni, e assicurando che le condizioni di stoccaggio e trasporto non compromettano la conformità del prodotto.
Infine i rivenditori devono garantire che i clienti e i potenziali clienti abbiano accesso a tutte le informazioni pertinenti, come il PDP e le etichette, anche in caso di vendita a distanza.
Tutti gli operatori economici devono essere in grado di fornire alle autorità di vigilanza del mercato le informazioni sulla catena di fornitura, garantendo così la tracciabilità dei prodotti.
7. Prossimi passi e revisione
Il regolamento prevede che la Commissione adotti piani di lavoro pluriennali e il 16 aprile 2025, la Commissione Europea ha adottato il piano di lavoro 2025-2030 che stabilisce quali prodotti saranno prioritari per l’introduzione di requisiti di ecodesign e di etichettatura energetica nei prossimi cinque anni. Tra i prodotti selezionati ci sono acciaio, alluminio, tessili (soprattutto abbigliamento), mobili, pneumatici e materassi, tutti prodotti scelti per il loro potenziale contributo all’economia circolare. Il piano prevede anche misure trasversali, come l’introduzione di un punteggio di riparabilità e requisiti di riciclabilità per apparecchi elettronici e piccoli elettrodomestici e tiene conto delle esigenze delle PMI.
Il testo integrale del regolamento Ecodesign lo si può trovare a questa pagina web:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401781

